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Nuove leggi per impianti
Depurazione e trattamento degli impianti di riscaldamento e sanitario PDF Stampa E-mail

D.P.R. 59/2009 sul risparmio energetico (Dlgs 192/05), trattamento e depurazione acqua per impianti di riscaldamento e sanitario.

 

Questo Decreto fissa alcune regole per quanto riguarda la depurazione e il trattamento degli impianti di riscaldamento e sanitario, lo scopo è di evitare la formazione d’incrostazioni calcaree proteggendo anche gli impianti stessi dalle corrosioni. Questo trattamento favorisce quindi un costante scambio termico evitando così un consumo eccessivo d’energia e combustibile nel tempo, di conseguenza dovremmo avere una riduzione di CO2 in ambiente.

In parte già la UNI 9182/2008 prescrive il trattamento dell'acqua su tali impianti e il D.P.R. 59/2009 consolida il tutto facendo anche riferimento alla UNI 8065 per le modalità operative in base alla durezza dell'acqua e alla tipologia di impianto con o senza produzione di acqua calda.

Dunque gli impianti di riscaldamento devono essere riempiti con acqua addolcita e devono essere protetti da condizionanti appositi, gli impianti di piccole dimensioni possono essere riempiti collegando un addolcitore portatile ed effettuare dei reintegri quando necessario. Contrariamente negli impianti più grandi l'addolcitore e l'addizionante va installato in modo fisso con possibilità di inserire un defangatore chiarificatore che trattiene i corpi estranei, può essere utilizzato anche per fare rabbocchi annuali e aggiunte di condizionanti.

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Bollino Verde Caldaie PDF Stampa E-mail

Nuovo sistema di autocertificazione obbligatoria per impianti termici, manutenzione caldaie.

Si tratta di una nuova procedura che la provincia di Torino si accinge a mettere in atto alla luce della Legge Regionale n.37/2007, approvata dalla Regione Piemonte con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008.
A decorrere dal 15 ottobre 2009 sarà reso obbligatorio il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato BOLLINO VERDE, tuttavia i manuntentori che non posseggono i requisiti per apporre il bollino potranno esercitare comunque l'attività esponendo però i clienti/utenti a sanzioni amministrative.
In questo periodo di transizione la Provincia di Torino in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e le varie Associazioni di categoria nel settore impianti Termici e Gas, organizzerà dei seminari di aggiornamento per definirne anche le modalità.
 
No obbligo conformità su compravendita immobili usati PDF Stampa E-mail
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, abrogato l’obbligo della dichiarazione di conformità degli impianti negli edifici nelle compravendite immobiliari e...

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/06/2008, sono state così abrogate alcune norme ed articoli tra cui la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie, la tracciabilità dei compensi dei professionisti e l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la dichiarazione di conformità impianti.

  • Per quanto riguarda la nuova procedura telematica delle dimissioni volontarie c'è poco da dire, semplicemente è stata annullata.

  • Con lo stesso Decreto viene cancellata la norma della Legge 248/2006 che vietava ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti e imponeva loro di tenere un conto corrente dedicato all'attività professionale. La norma del 2006 prevedeva l’obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti per gestire i compensi dell’attività e di utilizzare, sopra determinati importi, esclusivamente assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. Dal 1° luglio 2008 la soglia oltre la quale sarebbe stato vietato l’uso dei contanti sarebbe scesa a 100 euro.

  • L'articolo abrogato chè più mi riguarda, date le richieste di informazioni da utenti e clienti è certamente il discusso:

Art. 13. del DM 37/2008

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.


In sostanza decade l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la dichiarazione di conformità degli impianti oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la dichiarazione di rispondenza (di cui non esisteva ancora il modello ministeriale) resa da un professionista del settore impiantistico.
Inoltre entro il 31 marzo 2009, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa si impegna a disciplinare ed emanare le seguenti:
1) le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
2) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti;
3) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).


Scongiurato quindi l'abrogazione dell'intero DM 37/2008 che subirà probabilmente alcune modifiche in futuro date le diverse richieste da parte di associazioni e operatori del settore.





 
Decreto 22/01/08 n. 37 (ex Legge 46/90) PDF Stampa E-mail
Pubblicato l'atteso Decreto 22/01/08 n. 37 (ex Legge 46/90)

14/03/2008 – Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

I contenuti
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.

L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all’installazione degli impianti.
L’art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica.
L’art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.
L’art. 6 illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.
L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.
L’art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
L’art. 9 prevede l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato, al Dpr 30 aprile 1999, n. 162.
L’art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
L’art. 12 disciplina il contenuto del cartello informativo che l’impresa è tenuta ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.
L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti.  (SOPPRESSO)
L’art. 14 disciplina il finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.
L’art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.

L'iter
Il provvedimento attua l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevede che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emani uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Sul provvedimento il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole con osservazioni, manifestando la propria perplessità in primo luogo sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell’art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005 e rimandando ad un successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.

La scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe, evitando per il momento di abrogare la normativa primaria (legge n. 46/1990 e DPR 380/2001) e non introducendo alcuna innovazione sostanziale, ma effettuando una ricognizione della normativa esistente, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.

Con l’entrata in vigore fissata al 27 marzo 2008, il Regolamento sorpasserà la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 31 marzo 2008 dall’articolo 29-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 31 del 28 febbraio 2008).

In realtà il Capo V del TU Edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, dopo che il 31 dicembre 2007 è scaduta l’ultima proroga disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che aveva “congelato” le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento appena emanato, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

Ma la legge 17/2007 ha anche disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Il Decreto Legge Milleproroghe (DL n. 248 del 31 dicembre 2007) non ha prorogato quella scadenza e - poiché il 1° gennaio il Regolamento non era ancora stato emanato - la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 per poi essere nuovamente sospeso, dal 1° marzo 2008, dalla legge di conversione del Milleproroghe.


Fonte: edilportale.com scritto da Rossella Calabrese, per il testo integrale vedere sul sito edilportale.com

 


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