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Gestione e fiscalità
Finanziaria 2011– Ridotta al 4% la ritenuta d'acconto sui bonifici per le detrazioni del 36% e del 55%
Nella manovra finanziaria 2011 recentemente approvata è compreso l'articolo n. 23, comma 8 che riduce dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto (pagano le imprese esecutrici dei lavori) alla fonte applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico.
Il Decreto Legge 78/2010 aveva infatti introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici.
Tale norma fu aspramente contestata dalle associazioni di categoria in particolare la CNA, che lamentavano come la ritenuta del 10% riducesse drasticamente la liquidità delle imprese in una fase di crisi che
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Nuova procedura semplificata per la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni
Il 13 Maggio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.70/2011 ma pur entrando in vigore il giorno successivo ma non sono ancora disponibili le nuove procedure di cui l'Agenzia delle Entrate completerà a breve con apposito provvedimento.
Ecco le due novità di nostro interesse dell' articolo n.7 denominato "Semplificazione Fiscale" del Decreto Sviluppo:
Per accedere al bonus fiscale del 36% fino al limite di 48.000 Euro
NON necessiterà più l'invio del mod.41 ossia la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara;
NON sarà più obbligatorio indicare il costo della manodopera in fattura
Tuttavia i dati catastali dell'immobile dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi in una sezione apposita, per quanto riguarda gli altri documenti richiesti occorre attendere la circolare dell'Agenzia delle Entrate. |
Ritenuta del 10% sulle agevolazioni fiscali del 36%, ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico.
L'articolo 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n° 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede una nuova misura antievasiva che sfrutta le dichiarazioni relative alle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico.
A mio parere sarà un altro balzello burocratico che ostacolerà l'adesione agli incentivi da parte degli utenti e favorirà l'astensione da parte degli operatori nel proporre tali incentivi, ed ecco intanto che le associazioni di categoria insorgono (da fonte www.cna.it).
Va abrogata la ritenuta del 10%. Penalizza troppo le imprese di costruzioni e di impiantistica
In una nota congiunta i Presidenti della Cna, della Confartigianato e di Casartigiani criticano l'articolo 25 della manovra economica, già in vigore,(ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento) che istituisce una ritenuta alla fonte del 10% applicata da banche e poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edili e per il risparmio energetico (55% e 36%)pagano le imprese esecutrici dei lavori.
La battaglia al lavoro nero e all'evasione fiscale, pienamente condivisibile, non può trasformarsi, in questa fase di crisi, in una riduzione drastica della liquidità delle imprese “Condivisibile nelle finalità di combattere lavoro nero ed evasione fiscale, ma troppo penalizzante per le imprese delle costruzioni e dell’impiantistica che fatturano regolarmente i loro lavori e pagano le tasse”. I Presidenti di Cna Ivan Malavasi, di Confartigianato Giorgio Guerrini e di Casartigiani Giacomo Basso commentano criticamente, in una nota congiunta, l’articolo 25 della manovra economica, già in vigore, che istituisce una ritenuta alla fonte del 10% applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali (del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico) pagano le imprese esecutrici dei lavori. “Non comprendiamo – sottolineano i Presidenti delle tre Confederazioni – la fretta di far decorrere immediatamente l’applicazione di questa misura, visto che essa è contenuta nella manovra economica che il Parlamento deve ancora esaminare ed approvare”. “La ritenuta del 10% sulle fatture, IVA compresa, riduce drasticamente la liquidità delle imprese in una fase di crisi. La crisi ha provocato una crescente difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese dei settori delle costruzioni e dell’impiantistica”. “Molte aziende – spiegano i leader di Cna, Confartigianato e Casartigiani - non possono permettersi di rinunciare al 10% di ogni fattura al momento del bonifico. Bisogna considerare, infatti, che a volte il margine di guadagno per l’imprenditore è inferiore del 10%”. “Inoltre – aggiungono - con questa norma si istituisce un’ulteriore anticipazione del prelievo fiscale su un reddito per cui sono stati previsti acconti d’imposta. E' un'anticipazione che, tra l’altro, viene applicata sul ricavo anzichè sul reddito, determinando quindi delle sicure situazioni di credito fiscale. Tutto questo senza apportare alcun contributo effettivo alla lotta all’evasione fiscale. L’amministrazione finanziaria, infatti, possiede già tutti gli elementi per eseguire i controlli incrociando le informazioni inviate, in ogni caso, dai cittadini per ottenere tali agevolazioni”. I Presidenti di Cna, Confartigianato e Casartigiani sollecitano l’abrogazione della norma e confidano nella sensibilità del Parlamento per una modifica sostanziale del provvedimento.
L'articolo 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n° 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede una nuova misura antievasiva che sfrutta le dichiarazioni relative alle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico.
A mio parere sarà un altro balzello burocratico che ostacolerà l'adesione agli incentivi da parte degli utenti e l'astensione da parte degli operatori nel proporre tali incentivi, ed ecco intanto che le associazioni di categoria insorgono (da fonte www.cna.it).
Va abrogata la ritenuta del 10%. Penalizza troppo le imprese di costruzioni e di impiantistica
In una nota congiunta i Presidenti della Cna, della Confartigianato e di Casartigiani criticano l'articolo 25 della manovra economica, già in vigore,(ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento) che istituisce una ritenuta alla fonte del 10% applicata da banche e poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edili e per il risparmio energetico (55% e 36%)pagano le imprese esecutrici dei lavori.
La battaglia al lavoro nero e all'evasione fiscale, pienamente condivisibile, non può trasformarsi, in questa fase di crisi, in una riduzione drastica della liquidità delle imprese “Condivisibile nelle finalità di combattere lavoro nero ed evasione fiscale, ma troppo penalizzante per le imprese delle costruzioni e dell’impiantistica che fatturano regolarmente i loro lavori e pagano le tasse”. I Presidenti di Cna Ivan Malavasi, di Confartigianato Giorgio Guerrini e di Casartigiani Giacomo Basso commentano criticamente, in una nota congiunta, l’articolo 25 della manovra economica, già in vigore, che istituisce una ritenuta alla fonte del 10% applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici con i quali i beneficiari delle agevolazioni fiscali (del 36% sulle ristrutturazioni edili e del 55% per il risparmio energetico) pagano le imprese esecutrici dei lavori. “Non comprendiamo – sottolineano i Presidenti delle tre Confederazioni – la fretta di far decorrere immediatamente l’applicazione di questa misura, visto che essa è contenuta nella manovra economica che il Parlamento deve ancora esaminare ed approvare”. “La ritenuta del 10% sulle fatture, IVA compresa, riduce drasticamente la liquidità delle imprese in una fase di crisi. La crisi ha provocato una crescente difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese dei settori delle costruzioni e dell’impiantistica”. “Molte aziende – spiegano i leader di Cna, Confartigianato e Casartigiani - non possono permettersi di rinunciare al 10% di ogni fattura al momento del bonifico. Bisogna considerare, infatti, che a volte il margine di guadagno per l’imprenditore è inferiore del 10%”. “Inoltre – aggiungono - con questa norma si istituisce un’ulteriore anticipazione del prelievo fiscale su un reddito per cui sono stati previsti acconti d’imposta. E' un'anticipazione che, tra l’altro, viene applicata sul ricavo anzichè sul reddito, determinando quindi delle sicure situazioni di credito fiscale. Tutto questo senza apportare alcun contributo effettivo alla lotta all’evasione fiscale. L’amministrazione finanziaria, infatti, possiede già tutti gli elementi per eseguire i controlli incrociando le informazioni inviate, in ogni caso, dai cittadini per ottenere tali agevolazioni”. I Presidenti di Cna, Confartigianato e Casartigiani sollecitano l’abrogazione della norma e confidano nella sensibilità del Parlamento per una modifica sostanziale del provvedimento.
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Dal 2008 Iva al 10% senza indicazione del costo della manodopera... Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate rende noti i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione “Telefisco 2008” del 29 Gennaio 2008 e le risposte ad ulteriori quesiti. Tra questi ve ne sono alcuni riguardanti gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Il primo quesito riguarda l’aliquota Iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie: viene chiesto se l’applicazione di tale aliquota sia subordinata al fatto che il costo della manodopera sia esposto in fattura oppure se tale requisito sia da rispettare solo qualora si intenda beneficiare della detrazione del 36% o del 55%. L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha prorogato fino al 2010 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% si rende invece necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti interventi di recupero, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della legge 244/2007. È stato chiesto, inoltre, se il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni della detrazione del 55% per il risparmio energetico può essere utilizzato anche da chi ha effettuato le spese nel 2007. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – risponde l’Agenzia – all’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347 ha introdotto la detrazione del 55% della spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ha disposto il riparto obbligatorio della detrazione in un numero di tre quote annuali di pari importo. L’articolo 1 comma 20, lett. b), della Finanziaria 2008 ha invece previsto che il beneficio possa essere ripartito in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra tre e dieci. Secondo l’Agenzia, la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Finanziaria 2008, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva. Ciò in quanto, in relazione alle detrazioni per interventi di risparmio energetico, l’efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal legislatore, al comma 23 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge finanziaria 2007. In assenza di una analoga previsione riferita alle altre novità introdotte alla normativa sulla detrazione per il risparmio energetico, si deve ritenere che, in relazione alle spese sostenute nel 2007, la detrazione debba essere ripartita necessariamente in tre rate annuali. Un altro quesito riguarda l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari: viene chiesto se l’esonero vale anche per chi ha effettuato questi interventi nel 2007. Il comma 24, lett. c), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo, previsto dal comma 348, lett. b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, di produrre l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di: - sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari; - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata. La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2008 e pertanto non può essere applicata alle spese sostenute nel periodo di imposta 2007. La disposizione in esame, infatti, non è retroattiva, diversamente da quanto previsto per la nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che va a sostituire quella allegata alla Finanziaria 2007. Altri quesiti riguardano il regime fiscale per i contribuenti minimi e il reverse charge. Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, oltre che sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici, anche sul regime fiscale per i contribuenti minimi. Uno dei quesiti riguarda il limite di 15.000 euro dei beni strumentali, fissato come requisito per accedere al sistema fiscale semplificato. Nella domanda viene richiamata la Circolare 73/E del 21 dicembre 2007 nella quale è stato chiarito che, ai fini del limite di 15.000 euro, stabilito dal comma 96, lettera b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, i beni promiscui devono essere assunti per il 50% del corrispettivo. Nel caso, invece, di un bene a deducibilità limitata, che viene utilizzato interamente per l’attività imprenditoriale (si pensi a un agente di commercio che ha due autoveicoli, uno dei quali utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa), che valore deve essere assunto? L’Agenzia risponde che, come chiarito con la circolare 73/E, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Precisa, inoltre, che si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia). In un altro quesito viene chiesto se le spese di albergo e ristorante pagate da un professionista che utilizza il regime dei minimi risultano deducibili per intero, e non con i limiti stabiliti dall’articolo 54 del TUIR. Le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi – spiega l’Agenzia – sono dettate dall’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, e pertanto con riferimento a tali soggetti non trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui redditi. Le spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del contribuente, potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato (a prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 54, comma 5, del TUIR) qualora la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. Fonte: edilportale.com scritto da Rossella Calabrese |
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Proroga sino al 2010 per la detrazione fiscale del 55% La finanziaria 2008 con la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha prorogato gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 introducendone di nuovi, i più significativi sono: - sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di pareti, solai e tetti, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione
- la detrazione per la sostituzione di impianti di riscaldamento non a condensazione, se effettuata entro il 31-12-2009, le cui modalita` applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze - art.1, commi 20-21
- la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
- le detrazioni fiscali possono essere ripartite in quote annuali uguali da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente
- il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico
- l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la scheda informativa, o in alternativa certificazione del produttore
- non è più necessario l'attestato di qualificazione o certificazione energetica per infissi e pannelli solari.
- I Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile.
Raccolta della documentazione relativa ad interventi eseguiti nel 2008 sul sito Enea |
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